Articolo 1.

        1. Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro.
        2. Al relativo onere di euro 63 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull'U.P.B. 2.1.5.3. capitolo 1284

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2006.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.